Sez. 2, Sentenza n. 4758 del 07/11/1977 (Rv. 388370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il divieto dello ius novorum in appello e sancito solo per quelle domande che il convenuto propone per l'affermazione - con efficacia di giudicato - di un proprio controdiritto, che solo mediatamente puo determinare la reiezione della pretesa dell'attore, e non per quelle istanze, che concretino contestazioni volte solo a paralizzare gli effetti giuridici del diritto fatto valere dallo attore: di conseguenza, a termini del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, sono proponibili per la prima volta nel giudizio di appello, anche se richiedono accertamenti di fatto non dedotti in primo grado, le eccezioni riconvenzionali, tra cui deve comprendersi quella di usucapione, se diretta soltanto a paralizzare la pretesa attrice. Pertanto, nel giudizio, instaurato a seguito di una domanda diretta a far valere il diritto di proprieta su un bene ed ottenerne la restituzione, il convenuto puo opporre per la prima volta in appello l'usucapione del bene stesso, quando si limiti a dedurre che per effetto dell'usucapione l'attore ha cessato di essere titolare dell'azionato diritto: essendosi, in questo caso, in presenza di un'eccezione e non di una domanda riconvenzionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)