Sez. 2, Sentenza n. 3329 del 29/05/1982 (Rv. 421298 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI.*
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, a norma dello art. 1421 cod. civ., nel giudizio in cui venga invocata la applicazione del contratto stesso, perché in tal caso la sua validità configura un elemento costitutivo della domanda e del diritto fatto valere, e non anche, pertanto, nel giudizio promosso per conseguirne la risoluzione in relazione a cause posteriori alla sua formazione. (V 5766/79, mass n 402401; (V 243/77, mass n 388370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)