Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 09/04/1998 (Rv. 514402 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 598 del 1973 - Portata - Corrispettivo proveniente dalla costituzione di un diritto di superficie - Ascrivibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
La disposizione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 598 del 1973, concernente la disciplina dell'IRPEG relativa agli enti non commerciali, prevede che, per gli enti suddetti il reddito complessivo imponibile sia formato solo dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti ed indipendentemente dalla loro destinazione. Da ciò consegue che il corrispettivo della costituzione di un diritto di superficie non possa essere ricompreso tra le menzionate categorie di redditi, costituendo esso non un reddito, bensì il compenso per la costituzione di un diritto reale dal quale proviene all'ente una diminuzione patrimoniale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)