Sez. 5, Sentenza n. 14989 del 20/11/2000 (Rv. 541916 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Corrispettivi ricevuti per prestazioni estranee all'attività istituzionale - Tassabilità - Onere probatorio - Distribuzione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
Ai sensi degli artt. 2, 19 e 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, nonché dello stesso articolo 108 del T.U.I.R. approvato successivamente con il d.P.R. n. 917 del 1986, i corrispettivi percepiti da un ente non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni estranee alle sue attività istituzionali, danno luogo a reddito tassabile, e incombe eventualmente sull'ente medesimo l'onere di provare l'inconfigurabilità in concreto di tale estraneità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)