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Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 02/08/1991 (Rv. 473372 - 01)

Procedimento civile - Contumacia - Costituzione del contumace (tardiva comparizione) - In genere | Rimessione della causa al collegio - Costituzione del contumace in un momento successivo - Inammissibilità - Consenso della controparte alla costituzione tardiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473372-01

Procedimento civile - Contumacia - Costituzione del contumace (tardiva comparizione) - In genere

La preclusione posta dall'art. 293 cod.proc.civ. alla costituzione del contumace, in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio, non viene meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva, atteso che la norma tutela anche esigenze di speditezza del giudizio, le quali hanno carattere pubblicistico e non possono quindi essere derogate da un contrario intendimento delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)