Sez. 1, Sentenza n. 1107 del 11/02/1985 (Rv. 439233 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE ACCERTATO O DICHIARATO, PER L'IMPOSTA DI REGISTRO O SULLE SUCCESSIONI, IN OCCASIONE DEL PRECEDENTE ACQUISTO - ACCERTAMENTO AUTOMATICO PER CONDONO FISCALE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE ACCERTATO O DICHIARATO, PER L'IMPOSTA DI REGISTRO O SULLE SUCCESSIONI, IN OCCASIONE DEL PRECEDENTE ACQUISTO - ACCERTAMENTO AUTOMATICO PER CONDONO FISCALE - IRRILEVANZA.*
L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, istitutivo dell'INVIM, nel disporre che il valore iniziale dell'immobile, al fine della individuazione dell'incremento imponibile, è quello dichiarato od accertato, per l'imposta di registro o sulle successioni, in occasione del precedente acquisto, si riferisce al valore definitivamente accertato in detta pregressa Sede, indipendentemente dal modo in cui tale accertamento sia avvenuto. Ne consegue che, anche quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato automaticamente in applicazione del cosiddetto condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), il relativo ammontare configura il suddetto valore iniziale, al fine indicato. (V 3531/84).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)