Sez. 1, Sentenza n. 1132 del 04/02/1988 (Rv. 457375 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DETERMINATO AUTOMATICAMENTE IN BASE AL COSIDDETTO CONDONO FISCALE - VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DETERMINATO AUTOMATICAMENTE IN BASE AL COSIDDETTO CONDONO FISCALE - VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 istitutivo dell'INVIM nel disporre che il valore iniziale dell'immobile, al fine della individuazione dell'incremento imponibile è quello dichiarato e accertato ai fini dell'imposta di registro o sulle successioni in occasione del precedente acquisto si riferisce al valore definitivamente accertato in detta pregressa Sede, indipendentemente dal modo in cui detto accertamento sia avvenuto. Ne consegue che anche quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato automaticamente in applicazione del cosiddetto condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1973 n. 823, il relativo ammontare configura il suddetto valore iniziale al fine indicato, senza possibilità alcuna di successiva modificazione in relazione ad un asserito diverso valore venale. (Conf 4453/86, mass n 447207; (Conf 1771/86, mass n 445090; (Conf 1107/85, mass n 439233).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)