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Sez. 5, Sentenza n. 41792 del 22/10/2025 Cc. (dep. 30/12/2025) Rv. 289025-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Esposizione e valutazione degli elementi forniti dalla difesa - Obbligo gravante anche sul Tribunale del riesame - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289025-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto non solo al giudice che emette l'ordinanza, ma anche al tribunale che rigetta la richiesta di riesame, a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)