Sez. 1, Sentenza n. 4777 del 15/11/2011 Cc. (dep. 07/02/2012) Rv. 251848 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Elementi addotti dalla difesa - Motivazione - Obbligo - Gravante sul giudice emittente l'ordinanza e sul Tribunale del riesame - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)