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Sez. 1, Sentenza n. 5343 del 22/04/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159388 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159388-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*

L'istituto del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, pur avendo in comune l'effetto della Estinzione del reato, differiscono nel senso che tale effetto è di immediata attuazione, nel caso del perdono giudiziale, mentre, nel caso della sospensione, è differito e rimesso al decorso del tempo. Compete al giudice di merito la scelta tra l'uno o l'altro beneficio, dovendo tenersi conto soprattutto della personalità del colpevole e dell'opportunità e della convenienza di rafforzare, o meno, con una misura estrinseca (cioè con la possibilità di revoca del beneficio) il presumibile ravvedimento del colpevole. (Conf mass n 155919 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)