Sez. 2, Sentenza n. 10365 del 11/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155919 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA FRA I DUE BENEFICI - CRITERI.*
Il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può concedere al minore infradiciottenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena. La relativa scelta deve essere effettuata tenendo conto della gravità del reato commesso, della personalità del minore e dell'opportunità di rafforzare o meno con una misura estrinseca il ravvedimento del reo. (Conf mass n 154703; (Conf mass n 151299; (Conf mass n 105425).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)