Sez. 2, Sentenza n. 9134 del 30/04/1985 Ud. (dep. 14/10/1985) Rv. 170704 - 01
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI IN IPOTESI DI FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO SENZA "TAPPO ROSSO".*
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI IN IPOTESI DI FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO SENZA "TAPPO ROSSO".*
L'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 5 legge 18 aprile 1975 n. 110 può essere realizzata esclusivamente da chi fabbrica un arma-giocattolo senza osservare l'Obbligo di occludere parzialmente o totalmente l'estremità della canna con un visibile tappo rosso incorporato, mentre l'ipotesi prevista dal sesto comma, che prescrive a chiunque l'osservanza delle Disposizioni del quarto comma, fra cui è compresa l'esistenza del detto contrassegno esterno, impone un generale divieto, esteso a tutti coloro che hanno la detenzione di un'arma da sparo giocattolo.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)