Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 11/02/1988 Ud. (dep. 15/06/1988) Rv. 178574 - 01
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - SOGGETTO PUNIBILE.*
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - SOGGETTO PUNIBILE.*
Dalla norma di cui all'art. 5 della legge n. 110 del 1975 emergono due distinte ipotesi, corrispondenti alle finalità perseguite dal legislatore, cioè di impedire che i giocattoli, riproducenti armi, possano essere trasformati in armi vere e proprie, e che essi, resi immediatamente distinguibili per il tappo rosso incorporato dalle armi vere che riproducono, possano essere utilizzati per commettere reati, avuto riguardo alla loro idoneità apparente alla intimidazione. Queste due esigenze fanno sì che la norma penale comprende due fattispecie distinte e solo parzialmente alternative, di cui la prima può essere realizzata solo dal fabbricante, attinendo alle tecniche ed al materiale impiegato per la fabbricazione, mentre la seconda è relativa ad una particolare caratteristica esteriore del giocattolo e può essere realizzata da chiunque. (Conf mass n 176477; (Conf mass n 174396; (Conf mass n 170756 ed ivi cit.; (Conf mass n 170704).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)