Sez. 2, Sentenza n. 4662 del 08/05/1998 (Rv. 515237 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Parti ex n.2 art. 1117 cod. civ. - Vincolo di destinazione derivante dalla natura dei beni - Atto di trasferimento - Esclusione della presunzione di proprietà comune - Insufficienza - Necessità di una delibera condominiale di esclusione dalla utilizzazione comune.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
Le parti dell'edificio condominiale indicate dal n. 2) dell'art. 1117 cod. civ. e quindi anche i locali per la portineria possono essere sottratti alla presunzione di proprietà comune, ma non è sufficiente, a tal fine, che vi sia stato un atto di trasferimento degli stessi perché possa affermarsi che sia venuto meno il vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, essendo necessario invece che sia stata assunta dal condominio una deliberazione che li abbia esclusi dall'utilizzazione comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)