Sez. 3, Sentenza n. 23 del 11/01/1988 (Rv. 456691 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DANNO DERIVANTE AI GENITORI DALLA MORTE DI UN FIGLIO MINORENNE - DESUNZIONI ALLA STREGUA DEL CRITERIO DI NORMALITÀ - SUFFICIENZA - (FATTISPECIE IN CUI LA S. C. HA CASSATO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE LA PRONUNCIA DI MERITO CHE AVEVA NEGATO LA RISARCIBILITÀ SULLA BASE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI UNA PREVISIONE CERTA CONSEGUENTE AL SOLO DATO DELL'ETÀ ECCESSIVAMENTE PRECOCE DELLA VITTIMA).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - DANNO DERIVANTE AI GENITORI DALLA MORTE DI UN FIGLIO MINORENNE - DESUNZIONI ALLA STREGUA DEL CRITERIO DI NORMALITÀ - SUFFICIENZA - (FATTISPECIE IN CUI LA S. C. HA CASSATO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE LA PRONUNCIA DI MERITO CHE AVEVA NEGATO LA RISARCIBILITÀ SULLA BASE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI UNA PREVISIONE CERTA CONSEGUENTE AL SOLO DATO DELL'ETÀ ECCESSIVAMENTE PRECOCE DELLA VITTIMA).*
I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali, attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). (nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia di merito che aveva negato la risarcibilità sulla base dell'impossibilità di una previsione certa conseguente al solo dato dell'età eccessivamente precoce della vittima). (V 6651/82, mass n 424285; (V 2039/77, mass n 385763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)