diritto.io

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015 (Rv. 634702 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Sospensione della trasmissione di energia elettrica da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. alla Società Enel Distribuzione s.p.a. - Interruzione della fornitura da parte di quest'ultima agli utenti finali - Responsabilità di Enel Distribuzione s.p.a. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634702-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

In caso di mancata fornitura di energia elettrica da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN s.p.a.), la società Enel Distribuzione s.p.a, non è tenuta a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione, in quanto, nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, "ratione temporis" vigente, la GRTN s.p.a. non può reputarsi ausiliaria della società di distribuzione, ma, per la sua autonomia e indipendenza da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, ha una posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione e non soggiace ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL distribuzione s.p.a.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 1, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 9, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)