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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012 (Rv. 620496 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. (GRTN) - Posizione di ausiliario di ENEL distribuzione s.p.a. (nella vigenza del d.lgs. n. 79 del 1999) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di imputazione di responsabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620496-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

Nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), la GRTN s.p.a (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell'ENEL distribuzione s.p.a. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione, controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL distribuzione s.p.a. Ne consegue che la mancata fornitura di energia elettrica da parte della società GRTN alla società ENEL distribuzione integra gli estremi del fatto non imputabile, sicché quest'ultima non può essere chiamata a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione. (Fattispecie in tema di risarcimento danni da "black out").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 1, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 9, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 13, Costituzione art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)