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Sez. 2, Sentenza n. 2342 del 21/04/1981 (Rv. 413092 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSO - PROVA RISPETTIVAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'INGIUNZIONE ED IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE STESSA.*
Stato
decisa il 1981-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413092-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSO - PROVA RISPETTIVAMENTE NECESSARIA AI FINI DELL'INGIUNZIONE ED IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE STESSA.*

Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha l'Onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia la esecuzione delle opere, nell'adempimento dell'incarico commessogli e l'entita delle stesse. Tale prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento puo essere fornito con la produzione della parcella e del relativo parere dell'organo professionale competente, ma tale documentazione non e piu sufficiente nel giudizio di opposizione il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione, ed impone quindi al professionista, nella sua qualita di attore di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice del merito non puo assumere, come base del calcolo per la Determinazione del compenso, le esposizioni delle parcelle contestate dal debitore con riferimento alle opere effettivamente eseguite e alla misura degli importi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)