Sez. 1, Ordinanza n. 717 del 02/03/1979 Cc. (dep. 21/04/1979) Rv. 141842 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA DEI TERMINI MASSIMI - RIPRISTINO DELLO STATO DI DETENZIONE - PROVVEDIMENTO DI CARATTERE DISCREZIONALE - INDICAZIONE PUNTUALE DEI MOTIVI SPECIFICI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA DEI TERMINI MASSIMI - RIPRISTINO DELLO STATO DI DETENZIONE - PROVVEDIMENTO DI CARATTERE DISCREZIONALE - INDICAZIONE PUNTUALE DEI MOTIVI SPECIFICI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Il ripristino dello stato di carcerazione di un imputato scarcerato per il decorso dei termini massimi di custodia preventiva presuppone, a tenore della vigente legislazione, un provvedimento di carattere discrezionale che prescinde dalla obbligatorieta della cattura per il reato in ordine al quale si procede. Pertanto, l'adozione di tale provvedimento vincola il giudice ad una puntuale indicazione dei motivi specifici per i quali egli ritenga di dover ripristinare, sia pure entro i limiti complessivi di cui all'art 272 cod proc pen, uno stato di detenzione altrimenti perento. (nella specie si e posto in rilievo il difetto di motivazione del provvedimento sul presupposto che il ripristino dello stato di detenzione degli imputati non potesse essere realizzato solo attraverso la mera contestazione ai predetti degli stessi reati per i quali in precedenza era stato inscenato il processo).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)