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Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 07/12/1981 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154474 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA TERMINI - RIPRISTINO DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA CON LA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - FACOLTÀ ECCEZIONALE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.*
Stato
decisa il 1981-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154474-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA TERMINI - RIPRISTINO DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA CON LA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - FACOLTÀ ECCEZIONALE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.*

La facoltà eccezionalmente riconosciuta dalla legge al giudice istruttore di disporre con l'ordinanza di rinvio a giudizio la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva previsti per la fase istruttoria, costituisce manifestazione di un potere discrezionale, il cui Esercizio va correlato, anche quando il titolo del reato preveda l'obbligatorietà della cattura, ai criteri generali sanciti dalla legge in tema di mandato di cattura facoltativo. (la Cassazione ha chiarito che, perché il nuovo titolo di carcerazione possa considerarsi legittimo, occorre che il provvedimento contenga, oltre all'esplicito richiamo della fonte normativa che lo consente (art. 272, decimo comma, cod. proc. pen.), l'enunciazione specifica delle ragioni per le quali, nonostante la già avvenuta perenzione del termine di custodia preventiva, si è ritenuto, tuttavia, di dover ripristinare lo stato di custodia, nel consapevole Esercizio del potere summenzionato). (Conf mass n 141842; (Conf mass n 137299; (Conf mass n 136927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)