Sez. 1, Sentenza n. 39 del 09/01/1976 (Rv. 378655 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - FONDATEZZA ED AMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - FONDATEZZA ED AMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
La presentazione in cancelleria dell'istanza di regolamento di Competenza e la pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento d'ufficio determinano automaticamente la sospensione del processo, indipendentemente dalla ammissibilita o dalla fondatezza del regolamento di Competenza, la cui valutazione spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione. (nella specie, il provvedimento impugnato con regolamento di Competenza era costituito da un'ordinanza con la quale il giudice istruttore, preso atto della proposta eccezione di incompetenza per territorio, ne aveva rinviato l'esame unitamente a quella del merito).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)