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Sez. 1, Sentenza n. 2665 del 27/10/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168405 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - SUA NATURA - MODALITÀ DI ESTRINSECAZIONE E DI TUTELA.*
Stato
decisa il 1984-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168405-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIRITTO ALLA PROVA - SUSSISTENZA - SUA NATURA - MODALITÀ DI ESTRINSECAZIONE E DI TUTELA.*

Nel nostro sistema processuale - riguardato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della carta costituzionale e dagli artt. 1, 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali essi concretamente vivono in virtù della loro interpretazione da parte, rispettivamente, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - sussiste un diritto dell'imputato alla utilizzazione ed alla valutazione delle prove. Sussiste, cioè, un diritto, da parte dell'imputato, di "difendersi provando"; diritto che si estrinseca attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze nel corso dell'istruzione (art. 145 cod. proc. pen.) e di chiedere l'ammissione della prova e, comunque, di sollecitare i poteri del giudice tesi all'accertamento della verità, sia nella istruzione che nel giudizio di primo e di secondo grado (ex artt. 299; 420, primo comma; 457, 469 e 520 cod. proc. pen.) e che è tutelata, all'interno stesso del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione: all'Obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze, fa infatti riscontro un potere di impugnazione, che sia pur limitato dai principi che lo regolano, è così vasto e penetrante, da consentire di individuare, al di là dell'affermazione di un dovere funzionale del giudice teso allo accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'esistenza di un diritto soggettivo dell'imputato all'Esercizio effettivo di tale dovere.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 145, Cod. Proc. Pen. art. 299, Cod. Proc. Pen. art. 420, Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 469, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 1, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 13, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)