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Sez. 1, Sentenza n. 14121 del 10/02/1986 Ud. (dep. 15/12/1986) Rv. 174630 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIRITTO ALLA PROVA DA PARTE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - SUA NATURA - MODALITÀ DI ESTRINSECAZIONE E DI TUTELA.*
Stato
decisa il 1986-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174630-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - DIRITTO ALLA PROVA DA PARTE DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - SUA NATURA - MODALITÀ DI ESTRINSECAZIONE E DI TUTELA.*

Nel nostro sistema processuale riguardato alla luce dei principi sanciti agli artt. 3, 24 e 111 della carta costituzionale e agli artt. 1, 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali essi concretamente vivono in virtù della loro interpretazione da parte, rispettivamente, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - sussiste un diritto dell'imputato alla utilizzazione ed alla valutazione della prova. Sussiste, cioè, un "diritto da parte dell'imputato di difendersi provando", che si estrinseca attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze nel corso dell'istruzione (ex art. 145 cod. proc. pen.) e di chiedere l'ammissione della prova e, comunque, di sollecitare i poteri del giudice tesi all'accertamento della verità, sia nella istruzione che nel giudizio di primo e di secondo grado (ex artt. 299; 420, primo comma, 457, 469 e 520 cod. proc. pen.) e che è tutelato, all'interno stesso del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione: all'Obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze, fa infatti riscontro un potere di impugnazione, che sia pur limitato dai principi che lo regolano, è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là della affermazione di un dovere funzionale del giudice teso allo accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'Esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato all'Esercizio effettivo di tale dovere; diritto che, in Sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere sotto lo aspetto dell'omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione o l'accertamento del fatto, ovvero della Mancanza o contraddittorietà della motivazione. (V mass n 169249; (V mass n 168975; (V mass n 168399; (V mass n 166218; (V mass n 166199; (V mass n 167143; (Conf mass n 168405).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 145, Cod. Proc. Pen. art. 299, Cod. Proc. Pen. art. 420, Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 469, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 1, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 13, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)