Sez. 1, Sentenza n. 13959 del 16/06/2006 (Rv. 589761 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Sanzione amministrativa per essersi affidata la manipolazione e vendita di alimenti a persona sprovvista di libretto di idoneità sanitaria (articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n.283) - Sanzione penale per l'assunzione di persona extracomunitaria priva di permesso di soggiorno (articolo 22 del d.lgs 25 luglio 1998 n.286, nel tenore all'epoca vigente) - Concorso apparente - Esclusione - Fondamento - Rapporto di specialità di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema si sanzioni amministrative, nel caso in cui, come nella specie, sia stata annullata in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la sanzione irrogata per la violazione dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, comminata per essersi affidata la manipolazione e vendita di alimenti a persona sprovvista di libretto di idoneità sanitaria, sul presupposto che questa era persona extracomunitaria priva di permesso di soggiorno, per cui la mancanza di libretto di idoneità sanitaria era conseguenza necessaria dell' illecito viceversa penale commesso nell'assumerlo - illecito previsto dall'articolo 22 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, nel tenore all'epoca vigente -, e che pertanto assorbiva la violazione amministrativa contestata, va ritenuto che il concorso di norme non è fittizio, bensì reale e, ove le previsioni incriminatrici fossero entrambe penali, sussisterebbe il concorso materiale conseguente, essendo stato assunto il lavoratore allo scopo di essere destinato ad attività di manipolazione di alimenti. In tale caso, l'assunzione è penalmente illecita, ma il lavoratore ben potrebbe essere destinato ad attività che non richiedono libretto di idoneità sanitaria, ed è quindi la destinazione a tale attività che costituisce quel "quid pluris" atto a integrare il fatto diverso ed ulteriore sanzionato come illecito amministrativo. (Sulla base del citato principio la S.C. ha accolto il motivo di ricorso della locale amministrazione secondo cui il giudice di merito, con l'impugnata sentenza, aveva ritenuto il concorso apparente, implicitamente applicando l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n.689 al di fuori delle ipotesi previste).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)