Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571896 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA | Somministrazione di sostanze vietate - Illecito amministrativo ex art. 4 D.Lgs n. 118 del 1992 - Concorrente illecito penale ex art. 5 legge n. 283 del 1962 - Principio di specialità - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA
Poiché l'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 sanziona penalmente condotte diverse da quelle che gli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 118 qualificavano come illeciti amministrativi, sia per la diversa struttura delle ipotesi di illecito disciplinate, sia perché la finalità del decreto legislativo n. 118 del 1992 era quella di dare attuazione alle direttive comunitarie relative al divieto di utilizzazione ormonica e tireostatica senza in alcun modo coinvolgere la legislazione penale in materia di salute pubblica e di commercio, non opera tra le suindicate disposizioni il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante, e non trova quindi applicazione allorché illecito amministrativo e illecito penale si riferiscano a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi intercorra, non un rapporto di identità, ma soltanto di connessione teleologica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non applicabile il principio di specialità tra la violazione di cui all'art. 5, lettera a, della legge n. 283 del 1962, per la quale era stata applicata la pena su richiesta dell'imputato, e la violazione dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo n. 118 del 1992, consistente nella macellazione di animali ai quali erano state somministrate sostanze ad azione estrogena ed androgena, per la quale era stata applicata una sanzione amministrativa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 95, Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 art. 4, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)