Sez. L, Sentenza n. 8946 del 20/08/1991 (Rv. 473564 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (Efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti | Criterio del trattamento più favorevole ex art. 2077 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Clausola di salvaguardia - Liceità - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (Efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti
Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salva l'ipotesi di loro recezione ad opera del contratto individuale) operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con la relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che l'accordo interconfederale 13 luglio 1978, derogando "in peius", non solo per il 1978, al regolamento organico dell'A.M.A.N., avesse introdotto il divieto sia di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità che di computo della contingenza non conglobata, per il periodo successivo all'1 febbraio 1977).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)