Sez. L, Sentenza n. 11805 del 14/11/1995 (Rv. 494643 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Disposizione collettiva venuta a cadere o sostituita da altro - Azione del lavoratore diretta a far valere il diritto da essa derivante - Inammissibilità - Limiti - Incorporazione nel contratto individuale - Rilevanza - Criterio del trattamento più favorevole - Attinenza alla relazione fra contratti collettivi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Il lavoratore non può far valere il diritto derivante da una disposizione collettiva ove questa sia venuta a cadere o sia stata sostituita da altra, in quanto detta disposizione - ove non recepita nel contratto individuale per volontà inequivoca, ancorché espressa per "facta concludentia" delle parti (non desumibile, peraltro, dalla mera reiterazione del comportamento datoriale di adesione alla clausola collettiva) - non è incorporata nel contratto individuale e agisce, invece, per così dire, dall'esterno, come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, mentre il criterio del trattamento più favorevole attiene alla relazione fra contratto collettivo e contratto individuale e non alla relazione fra contratti collettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)