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Sez. 3, Sentenza n. 5178 del 24/09/1981 (Rv. 415978 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO O DI MANUTENZIONE CON FUNZIONE RECUPERATORIA - FUNZIONI - INOSSERVANZA DA PARTE DELLO SPOLIATOR DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415978-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO O DI MANUTENZIONE CON FUNZIONE RECUPERATORIA - FUNZIONI - INOSSERVANZA DA PARTE DELLO SPOLIATOR DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO - EFFETTI.*

Funzione del titolo esecutivo costitutivo dalla sentenza di reintegrazione nel possesso o di manutenzione con funzione recuperatoria è il ripristino della situazione di appartenenza della cosa al possessore spogliato, cui è strumentale l'Obbligo dello spoliator di eliminare le situazione di fatto costituenti i mezzi per l'esecuzione dello spoglio. Pertanto, ove l'ordine di reintegrazione nel possesso sia rimasto ineseguito dallo spoliator, per aver questi bensì eliminato le situazioni di fatto poste in essere ai fini dello spoglio ma creato, in loro sostituzione, altre situazioni di fatto protraenti lo spoglio, in quanto ostacolanti l'Esercizio del possesso da parte dello spogliato, il titolo esecutivo, la cui funzione non è stata attuata, continua ad essere fonte del potere di promuovere l'esecuzione forzata, nel corso della quale l'ufficiale giudiziario procedente provvederà all'eliminazione dei nuovi ostacoli frapposti all'Esercizio del possesso. (V. 224/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)