Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 16/06/1990 (Rv. 467759 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE DI REINTEGRA NELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO - ATTUAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - SUCCESSIVI COMPORTAMENTI DEL MEDESIMO ATTI A PROTRARRE LO SPOGLIO - IDONEITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRA A PROMUOVERE L'ESECUZIONE FORZATA - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE DI REINTEGRA NELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO - ATTUAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - SUCCESSIVI COMPORTAMENTI DEL MEDESIMO ATTI A PROTRARRE LO SPOGLIO - IDONEITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRA A PROMUOVERE L'ESECUZIONE FORZATA - SUSSISTENZA.*
In tema di servitù di passaggio, qualora sia accordata la tutela possessoria al titolare della stessa, il titolo costituito dal provvedimento di reintegra emesso dal pretore non perde efficacia per il fatto che il proprietario del fondo servente abbia dato attuazione all'ordine del giudice, cosicché se egli pone in essere altri comportamenti diretti a protrarre lo spoglio, in quanto ostacolanti l'Esercizio del possesso da parte dello spogliato, il titolo esecutivo continua ad essere fonte del potere di promuovere l'esecuzione forzata, al fine di eliminare i nuovi ostacoli frapposti all'Esercizio del possesso. (Conf 5178/81, mass n 415978).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)