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Sez. 5, Sentenza n. 4982 del 30/01/1998 Ud. (dep. 27/04/1998) Rv. 210601 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Offesa della reputazione di un ente mediante l'offesa della persona che vi appartiene - Possibilità - Presupposti - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210601-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti. Ne consegue che l'individuazione del destinatario dell'offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene, quando - sotto il profilo processuale - la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando - sotto il profilo sostanziale - l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza della qualità di soggetto passivo del reato "de quo" in capo alla Corte dei conti, in quanto le espressioni diffamatorie contestate all'imputato, pur riferite ad un singolo soggetto che vi apparteneva, coinvolgevano l'organo di controllo nella sua totalità)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)