Sez. 5, Sentenza n. 1188 del 26/10/2001 Ud. (dep. 14/01/2002) Rv. 220813 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Offese dirette contro gli aderenti ad associazione od istituzione - Individuazione del soggetto passivo tanto nei singoli componenti, quanto nell'ente - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa -con possibilità di costituirsi parte civile e di proporre la impugnazione sopra specificata- ad un Consiglio dell'ordine degli avvocati, avendo il giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di "migliaia di avvocati", appartenenti al predetto ente, ed avendone indicati alcuni come "manutengoli della camorra").
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 art. 14, Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 577 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)