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Sez. 5, Sentenza n. 744 del 07/05/1982 Cc. (dep. 14/05/1982) Rv. 153712 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - PROVA - NECESSITÀ DI PERIZIA GRAFICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153712-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - PROVA - NECESSITÀ DI PERIZIA GRAFICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In base al principio generale del libero convincimento del giudice, non può ritenersi necessaria, ai fini della prova di un falso, la perizia grafica, potendo il reato accertarsi in base ad altre prove. (nella specie trattavasi di falsità in autorizzazione amministrativa, ossia di falsa firma di moduli ENEL per il prelievo di materiali). (Conf mass n 133209).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 491, Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)