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Sez. 5, Sentenza n. 4572 del 28/11/1975 Ud. (dep. 10/04/1976) Rv. 133209 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - PROVA - NECESSITA DI PERIZIA GRAFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133209-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - PROVA - NECESSITA DI PERIZIA GRAFICA - ESCLUSIONE.*

In base al principio generale del libero convincimento del giudice, non puo ritenersi necessaria, ai fini della prova di un falso (nella specie in scrittura privata), la perizia grafica, potendo il reato accertarsi in base ad altre prove e, in particolare, alla diretta constatazione del giudice che ritenga palese la difformita della scrittura incriminata rispetto a quella, di sicura provenienza, della persona cui la scrittura stessa sia stata falsamente attribuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)