Sez. L, Sentenza n. 2790 del 22/04/1983 (Rv. 427703 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE E LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESTENSIONE E LIMITI.*
A norma dell'art. 421 cod. proc. civ. il giudice del lavoro, anche se non può sostituirsi alla parte nell'allegare i fatti, persistendo integro a carico di questa il relativo Onere, può tuttavia disporre le prove dei fatti già affermati, integrando i poteri della parte stessa nell'assolvimento degli oneri processuali minori che concernono la proposta delle prove, ivi compresi quelli relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto di queste. (V 2994/82, mass n 420913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)