Sez. L, Sentenza n. 2994 del 13/05/1982 (Rv. 420913 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PRINCIPIO DISPOSITIVO - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE ALLEGAZIONI DELLE PARTI - ACQUISIZIONE D'UFFICIO DELLE PROVE PERTINENTI AD ALTRO GIUDIZIO - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PRINCIPIO DISPOSITIVO - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE ALLEGAZIONI DELLE PARTI - ACQUISIZIONE D'UFFICIO DELLE PROVE PERTINENTI AD ALTRO GIUDIZIO - DIVIETO.*
Anche il rito delle controversie individuali di lavoro è ispirato al principio dispositivo, nonostante in esso siano accentuati i poteri istruttori del giudice per effetto del disposto dell'art. 421 cod. proc. civ., il quale, però, non dispensa la parte dall'Onere di allegare i fatti e di fornirne la prova, abilitando soltanto il giudice, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, ad integrare e non a sostituire la carente iniziativa probatoria delle parti e sempre con riferimento a fatti allegati da queste e, quindi, con esclusione delle prove pertinenti ad altro giudizio, sia pure tra le stesse parti, ma costituenti frutto della sua personale acquisizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)