Sez. L, Sentenza n. 14695 del 25/06/2007 (Rv. 598077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Lavoratori migranti all'interno dell'Unione europea - Art. 12 regolamento CEE n. 1408/71 - Divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali o assistenziali - Applicabilità - Condizioni - Invocazione dell'applicabilità di tale divieto in sede giurisdizionale - Onere probatorio a carico del soggetto interessato - Contenuto - Fattispecie relativa al cumulo di trattamento di disoccupazione con pensione di vecchiaia erogata all'estero.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
In tema di cumulabilità del trattamento di disoccupazione con la pensione di vecchiaia erogata da altro paese membro della CE (nella specie, la Francia), che la disciplina di cui al d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/89, applicabile alla specie ratione temporis, considera incompatibile con la pensione di vecchiaia erogata in Italia, il divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali o assistenziali previsto dall'art.12 del regolamento CEE n. 1408/71 non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o 60 par.1, lettera b). Pertanto il divieto di cumulo non è applicabile se la pensione di vecchiaia erogata in Francia risulti autonoma, ai sensi dell'art. 46, in quanto non determinata sulla base del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione pro rata delle prestazioni, restando onere del soggetto che ha interesse a far valere la norma comunitaria dimostrare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi di fatto che ne condizionano l'applicabilità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità del cumulo, rilevando che l'istituto previdenziale ricorrente, nell'invocare l'applicazione del divieto di cumulo "de quo", non aveva fornito, nei prescritti termini processuali, la prova della natura dell'indennità estera).
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 12, Decreto Legge 10/09/1989 num. 338 art. 4 com. 1, Legge 09/10/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)