diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16453 del 26/07/2007 (Rv. 598356 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2007-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598356-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Il regime pensionistico di un lavoratore che abbia prestato periodi lavorativi in Italia ed in Germania, e sia perciò assicurato presso i due enti di previdenza sociale dei predetti Stati membri dell'Unione europea, è diverso a seconda che egli abbia o meno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in entrambi gli Stati ovvero in uno solo di essi, giacché, nel primo caso, egli ha diritto alla doppia prestazione (non applicandosi alla pensione di vecchiaia il divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura, secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, nella formulazione antecedente alle modifiche recate dal Regolamento CEE n. 1248 del 1992), con i temperamenti previsti dalla stessa normativa comunitaria (artt. 44, 46 e 49 del citato Regolamento n. 1408), mentre nel secondo caso avrà diritto alla prestazione presso uno soltanto degli enti previdenziali, cumulando i vari periodi di contribuzione "come se" fossero stati conseguiti in un solo Stato. Sicché, al lavoratore italiano che abbia ottenuto (come nella specie) la liquidazione della pensione di vecchiaia presso l'ente previdenziale tedesco, non può essere negata la facoltà di far valere presso l'INPS periodi di assicurazione i quali possano comportare la liquidazione di una autonoma prestazione di vecchiaia a carico dell'ente italiano medesimo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 12, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 44, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 46, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 49, Regolam. Consiglio CEE 30/04/1992 num. 1248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)