Sez. 2, Sentenza n. 3345 del 19/11/1971 (Rv. 354852 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA SVOLTA DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE FINO ALLA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART 209 LEGGE FALLIMENTARE - NATURA - CREDITO OMESSO IN TUTTO O IN PARTE IN DETTO ELENCO - RICHIESTA D'ACCERTAMENTO DEL CREDITO - PROPONIBILITA - FORME - NATURA.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA SVOLTA DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE FINO ALLA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART 209 LEGGE FALLIMENTARE - NATURA - CREDITO OMESSO IN TUTTO O IN PARTE IN DETTO ELENCO - RICHIESTA D'ACCERTAMENTO DEL CREDITO - PROPONIBILITA - FORME - NATURA.*
Nella liquidazione coatta amministrativa, contrariamente a quanto avviene nella procedura di fallimento, l'attivita svolta dal Commissario liquidatore fino alla compilazione dell'elenco di cui all'art 209, primo comma, della legge fallimentare, costituisce un'attivita meramente amministrativa, la fase giurisdizionale iniziandosi unicamente con l'opposizione allo stato passivo, che apre un giudizio identico a quello che nasce dall'apposizione allo stato passivo in Sede di fallimento. Conseguentemente, deve ritenersi che il creditore, il cui credito sia stato in tutto o in parte omesso nel menzionato elenco, depositato dal Commissario liquidatore, puo chiedere, con le forme di cui all'art 101 della citata legge, l'accertamento del credito stesso, e la sua domanda va considerata come domanda tardiva di ammissione al passivo della liquidazione, senza che gli si possa opporre preclusione alcuna per il fatto che non abbia presentato osservazioni o istanze nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata inviatagli dal liquidatore.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)