Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 14/04/1983 (Rv. 427490 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - COMUNICAZIONE AI CREDITORI ED AI TERZI - IN GENERE - CREDITO PRIVILEGIATO - AMMISSIONE COME CREDITO CHIROGRAFARIO - INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITORE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DEL PRIVILEGIO - AMMISSIBILITÀ - MANCATA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - COMUNICAZIONE AI CREDITORI ED AI TERZI - IN GENERE - CREDITO PRIVILEGIATO - AMMISSIONE COME CREDITO CHIROGRAFARIO - INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITORE - DEDUZIONE DELL'ESISTENZA DEL PRIVILEGIO - AMMISSIBILITÀ - MANCATA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO - IRRILEVANZA.*
Nella liquidazione coatta amministrativa, qualora il Commissario liquidatore abbia ammesso un credito come chirografario, ignorando del tutto l'esistenza del privilegio che lo assiste, non sottoposto al suo esame, l'inclusione del credito nell'elenco depositato in cancelleria nell'ammontare vantato dal creditore non incide sulla legittimazione di questi a far valere, in Sede di insinuazione tardiva, detto privilegio, quand'anche egli abbia omesso di formulare osservazioni o istanze alla comunicazione del Commissario ex art. 207, primo comma, della legge fallimentare, previste in via soltanto facoltativa, atteso che la mancata previsione del privilegio, da parte del Commissario, non può risolversi in nessun caso in una previsione negativa, ovvero in una volontà di escludere il privilegio. (V 5765/81, mass n 416469; (V 3345/71, mass n 354852; (V 708/69, mass n 338985).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)