Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 27/04/1968 (Rv. 332873 - 01)
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - ERRORE ESSENZIALE DI FATTO - NATURA - LIBERTA DI PROVA.*
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - ERRORE ESSENZIALE DI FATTO - NATURA - LIBERTA DI PROVA.*
L'art. 102 della legge fallimentare prevede tra i motivi di revocazione dei crediti ammessi al passivo, l'errore essenziale di fatto, il quale, a differenza di quello previsto dall'art.395, n.4, cod.proc. civ., come motivo della revocazione ordinaria, non deve necessariamente risultare dagli Atti e documenti della causa, ma puo essere provato con qualsiasi mezzo ammesso dalla legge. L'errore che legittima la revocazione dei crediti ammessi al passivo e lo stesso di quello che da luogo alla revocazione ordinaria e, pertanto, e solo quello dovuto ad una falsa percezione materiale, la quale abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste o la inesistenza di un fatto che esiste e non quello dovuto ad erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali il quale costituisce un errore di giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)