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Sez. 1, Sentenza n. 949 del 03/04/1971 (Rv. 350880 - 01)

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - PROVA CON OGNI MEZZO.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350880-01

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - PROVA CON OGNI MEZZO.*

L'art 102 legge fallimentare prevede tra i motivi di revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare l'errore essenziale di fatto, e non di giudizio, il quale, a differenza dell'errore previsto dallo art 395 n 4 cod proc civ non deve necessariamente risultare da Atti e documenti della causa, ma puo essere provato con ogni mezzo e corrisponde come l'errore ex art 395 cod proc civ, ad una falsa percezione materiale, e non ad una falsa valutazione. (V 1303'68, mass n 332873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)