Sez. 5, Sentenza n. 4910 del 07/03/2005 (Rv. 579912 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani - Aliquota - Riduzione alla metà stabilita dall'art. 17, comma quarto bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità del beneficio - Incentivo ed esodo concernenti una pluralità di dipendenti - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Con riguardo all'IRPEF dovuta sulle somme corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, per l'applicazione del beneficio della riduzione dell'aliquota alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 17, comma quarto bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (introdotto dall'art. 5, comma primo, lett. d), n. 2 del D.Lgs. n. 314 del 1997) non richiede che l'esodo e l'incentivo riguardino una pluralità di dipendenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)