Sez. 2, Sentenza n. 13807 del 21/05/1986 Ud. (dep. 06/12/1986) Rv. 174534 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - CONSEGNA DELL'ATTO - A MANI DEL PORTIERE - AVVISO CON LETTERA RACCOMANDATA DELLA CONSEGNA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - CONSEGNA DELL'ATTO - A MANI DEL PORTIERE - AVVISO CON LETTERA RACCOMANDATA DELLA CONSEGNA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO.*
Nell'ipotesi di notificazione eseguita a persone diverse dallo imputato e, quindi, anche al difensore, non è necessario che della consegna a mani del portiere sia dato avviso, con lettera raccomandata, al destinatario dell'atto da notificare. In tal caso, applicandosi soltanto le Disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 169 cod. proc. pen., non devono essere osservate le formalità prescritte dal terzo comma del citato articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)