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Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 24/04/1978 (Rv. 391277 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCATORIA DI VENDITA - RESTITUZIONE DEI FRUTTI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE SOCCOMBENTE - ESTENSIONE AI FRUTTI NORMALMENTE PERCEPIBILI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391277-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCATORIA DI VENDITA - RESTITUZIONE DEI FRUTTI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE SOCCOMBENTE - ESTENSIONE AI FRUTTI NORMALMENTE PERCEPIBILI - CONDIZIONE.*

A seguito di vittorioso esperimento di revocatoria di vendita effettuata dal fallito, l'Obbligo dell'acquirente soccombente di restituire alla massa i frutti successivi alla domanda giudiziale puo essere esteso ai frutti normalmente percepibili, anziche solo a quelli minori in concreto percepiti, a condizione che, risulti dimostrato che la differenza fra i primi ed i secondi sia addebitabile a comportamento negligente dell'acquirente medesimo. (nella specie, con riguardo a revocatoria di vendita immobiliare, i giudici del merito avevano liquidato detti frutti nella misura del canone ricavabile dalla locazione del bene, ove fosse stato adeguatamente curato con manutenzione, anziche in quella minore del canone effettivamente percepito dal convenuto. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato tale statuizione per mancata indagine sul punto della imputabilita all'acquirente delle cattive condizioni dell'immobile).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)