Sez. 1, Sentenza n. 6991 del 22/03/2007 (Rv. 595819 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI | Inefficacia dell'atto nei confronti della massa fallimentare - Natura costitutiva dell'azione - Conseguenze - Obbligazioni pecuniarie restitutorie - Natura - Debiti di valuta - Frutti da restituire - Decorrenza dalla domanda - Maggior danno - Allegazione e prova - Onere a carico dell'attore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI
In tema di azione revocatoria, poichè, tanto nei casi di cui al primo comma dell'art. 67 della legge fall., quanto in quelli di cui al secondo comma della medesima disposizione, l'atto contro il quale viene esperita l'azione è originariamente valido ed efficace, e diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda, in ragione della natura costitutiva dell'azione, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, l'obbligazione pecuniaria restitutoria nascente dalla revocatoria, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. Pertanto, i frutti da restituire, ivi compresi sia gli interessi sulle somme di denaro che i canoni di locazione degl'immobili, decorrono dalla domanda giudiziale, mentre il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro, oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)