Sez. 2 - , Sentenza n. 659 del 12/01/2017 (Rv. 642216 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Giudizio di appello - Domanda ex art. 2932 c.c. proposta in sede di gravame - Novità rispetto alla domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo proposta in primo grado - Esclusione – Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La domanda proposta in appello e diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un podere, ex art. 2932 c.c., non può ritenersi “nuova”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., rispetto a quella di accertamento del suo già avvenuto effetto traslativo svolta nel primo grado di giudizio, essendo comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in lite con la citazione introduttiva e con la comparsa di intervento, e tale, perciò, da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l'allungamento dei tempi processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)