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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28385 del 28/11/2017 (Rv. 646529 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Domanda ex art. 2932 c.c. - Sostituzione con domanda di accertamento della rinuncia ad usufrutto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646529-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. di dare esecuzione in forma specifica all’obbligo di sottoscrivere l’atto pubblico necessario alla trascrizione della rinuncia all’usufrutto su un immobile con quella di accertamento dell’autenticità di tale rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)