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Sez. L, Sentenza n. 313 del 17/01/1986 (Rv. 443938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA COMPLESSIVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - COSIDDETTI INVALIDI INTERNI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX CIT. LEGGE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA COMPLESSIVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - COSIDDETTI INVALIDI INTERNI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX CIT. LEGGE - DIFFERENZE.*

Nel regime anteriore alla legge 11 novembre 1983 n. 638 la copertura dell'aliquota complessiva di assunzioni obbligatorie, quale prevista dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482, poteva essere realizzata soltanto attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che garantisce la gestione pubblica dell'avviamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette e l'osservanza dei presupposti e dei criteri obiettivi di scelta, di tal ché non era possibile computare nell'aliquota predetta i cosiddetti invalidi interni, sia quelli che, originariamente invalidi, fossero stati assunti direttamente dal datore di lavoro (eventualmente anche prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 482), sia quelli che, assunti con le forme del collocamento ordinario, fossero divenuti invalidi nel corso del rapporto, i quali - come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 1984 - si trovavano in una posizione differenziata rispetto a quella di quei soggetti già minorati nelle loro capacità lavorative prima dell'inizio del rapporto di lavoro ed assunti con avviamento obbligatorio. Tale interpretazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie ha ricevuto indiretta conferma proprio dalla legge n. 638 citata che - modificando all'art. 9 il precedente regime della generale non computabilità degli invalidi interni - ha consentito, entro certi limiti e comunque non retroattivamente, la computabilità degli invalidi divenuti tali nel corso del rapporto. (Conf 4871/85, mass n 442267; (Conf 2217/85, mass n 440100; (Conf 4559/84, mass n 436457).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)