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Sez. L, Sentenza n. 4559 del 30/07/1984 (Rv. 436457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - CRITERI - SOGGETTI DIVENUTI INVALIDI IN CORSO DI RAPPORTO O ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL'IMPRENDITORE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - CRITERI - SOGGETTI DIVENUTI INVALIDI IN CORSO DI RAPPORTO O ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL'IMPRENDITORE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel regime anteriore alla legge 11 novembre 1983 n. 638, che non è suscettibile di applicazione retroattiva, in materia di assunzione obbligatoria degli invalidi e di altri appartenenti alle categorie protette, la copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 comma secondo della legge n. 482 del 1968 può essere realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, non essendo a tal fine computabili né i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro né le assunzioni volontarie di invalidi che sebbene effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968, non possono trovare convalidazione ai sensi e per gli effetti della legge stessa in quanto rimaste estranee all'intervento degli organi pubblici ed all'esperimento delle procedure all'epoca previste per il collocamento obbligatorio. Tale sistema, che non viola il principio costituzionale di uguaglianza nei rapporti fra invalidi avviati obbligatoriamente e soggetti divenuti tali in corso di rapporto o assunti direttamente dall'imprenditore, è derogabile eccezionalmente, a norma dello art. 16 della citata legge n. 482 del 1968, soltanto in favore dello stato e di altri enti menzionati dall'art. 12 della medesima legge, che hanno facoltà di assunzioni dirette rilevanti al fine suddetto, sia pure con l'Obbligo di fare riferimento specifico alle persone iscritte negli appositi elenchi. (V 154/82, mass n 417837; (V 1376/81, mass n 412003; (V 1425/80, mass n 407252).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 art. 9, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)