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Sez. 4, Sentenza n. 2104 del 30/06/1980 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148010 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ELEMENTO DI PROVA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148010-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ELEMENTO DI PROVA - NECESSITA - FATTISPECIE.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria, la cui omissione importa ex artt 304, 185 cod proc pen la nullita insanabile di quella parte della istruttoria che sia stata compiuta prima della comunicazione stessa all'imputato, sorge nel momento in cui dal pretore vengano acquisiti gli elementi di prova, che indicano chiaramente il soggetto nei riguardi del quale si deve procedere. La qualcosa si verifica soltanto, al termine dell'inchiesta amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)